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4 febbraio 2010
ICI e italiani residenti all’estero: attenzione alle sanzioni

Sulla vicenda dell'esenzione dal pagamento dell'ICI relativamente agli italiani residenti all'estero, molto è stato detto e scritto. Per quanto concerne il pagamento dell'ICI per il 2009 occorre fare delle precisazioni in grado di fornire risposte ai tanti concittadini emigrati che non hanno ancora versato l'imposta.
Premesso che in base alla normativa vigente, nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli italiani residenti all'estero e proprietari di abitazione in Italia sono tenuti a pagare l'ICI.
La normativa in questione risulta poco chiara, se non in palese contraddizione, poiché se da un lato è riconosciuta l'applicazione della sola detrazione di base (per altro già in vigore dal 1993), riconoscendo con ciò l'abitazione quale alloggio principale ad uso proprio, dall'altro si nega tale riconoscimento ai fini dell'esenzione come sancito dalla legge che ha abolito l'ICI sull'abitazione principale. Si scontano evidentemente gli errori commessi da questo Governo che ha negato pervicacemente il diritto dei cittadini italiani residenti all'estero ad essere trattati al pari degli italiani che risiedono in patria.
A complicare questo quadro già di per sé fumoso, vi è stata l'emanazione da parte di molti Comuni di delibere che in base ai propri regolamenti hanno applicato l'istituto “dell'assimilazione ad abitazione principale” delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero, i quali non hanno pertanto versato l'ICI dovuta. Tali delibere sono state emanate in particolare nella prima fase, vale a dire subito dopo l'entrata in vigore del decreto e della successiva legge di conversione dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa.
Ma il Dipartimento delle Finanze ha emanato il 4 marzo 2009 una risoluzione (n. 1) con cui ha fornito ulteriori indicazioni inerenti le delibere ed i regolamenti adottati dai comuni, che di fatto esclude dall'esenzione dell'ICI le abitazione degli italiani residenti all'estero, prevedendo inoltre da parte del Ministero delle Finanze l'impugnazione degli atti comunali e il conseguente recupero del credito da parte dei comuni nei confronti di quanti non avevano versato il tributo per l'anno 2008.
Resta ora da vedere quale sarà il comportamento dei Comuni, ma una cosa è certa occorre mettere ordine in un quadro normativo che non mette il contribuente nella condizione di poter avere una chiara visione degli obblighi fiscali da ottemperare.
Tutti gli italiani all'estero proprietari di un'unità immobiliare in Italia il cui comune di riferimento non aveva deliberato l'assimilazione erano tenuti al pagamento dell'ICI entro il 16 dicembre 2009 onde evitare di essere sanzionati. Se non si è provveduto entro tale data vi è la possibilità di "ravvedersi", entro 30 giorni, pagando una sanzione del 2,5% dell'imposta dovuta, oltre al 3% annuo di interessi in proporzione al ritardo di pagamento. Se invece il versamento ICI viene effettuato entro un anno dalla scadenza prevista, la sanzione, alla quale si devono aggiungere  gli interessi legali maturati, arriva al 3%.

 

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dell'On. Franco Narducci
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