ORDINE DEL GIORNO
Premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all’art. 1, comma 1324, ha previsto, in deroga alle disposizioni recate dall’art. 24, comma 3, del Tuir che non riconosce ai soggetti non residenti il diritto a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Tuir, che tali soggetti sono ammessi a fruire delle suddette detrazioni, limitatamente per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carchi familiari;
il legislatore, ancorché per un periodo temporaneo di tre anni, ha voluto riconoscere la facoltà di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia anche ai produttori di reddito in Italia che risiedono all’estero, come ad esempio i contrattisti alle dipendenze di amministrazioni dello Stato italiano;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di rendere permanente il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia sul reddito prodotto in Italia ed alle condizioni stabilite dall’art. 12 del Tuir anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.